Fondazione Provinciale della Comunità Comasca Fondazione Provinciale della Comunità Comasca
Come donare I fondi I nostri bandi I progetti Raccolte in corso Altre iniziative Youth Bank Area riservata
Sei qui > HomePage > Statuto
Presentazione
Mission
Statuto
Struttura
Bilanci / Rapporti annuali
Contatti
Links
Sostenitori
Rassegnastampa
Cerca nel sito
Ricerca
per parola chiave:
 
Statuto

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una Fondazione, avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), sotto la denominazione

"FONDAZIONE PROVINCIALE DELLA COMUNITÀ COMASCA - ONLUS".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS devono essere utilizzati nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

La Fondazione ha sede in Como, via Parini n.16, presso la locale Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative, nonché di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché essa permanga nell'ambito territoriale del Comune di Como.

 

Art. 2

SCOPO

La Fondazione persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Provincia di Como.

La Fondazione si propone di svolgere attività di beneficenza e di pubblica utilità ed in particolare di:

a)      promuovere la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata a finanziamenti di attività di assistenza sociale e socio sanitaria, assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela promozione e valorizzazione di attività ed iniziative culturali e di quanto di interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ricerca scientifica ed altre attività volte a migliorare la qualità della vita della comunità della provincia di Como;

b)     promuovere direttamente o indirettamente la raccolta di fondi da erogare, unitamente alle rendite e somme derivanti dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità testé indicate.

La Fondazione non ha scopo di lucro ed e' fatto divieto di svolgere attività istituzionali diverse dalla beneficenza e diverse da quelle aventi fini di solidarietà sociale nonché di pubblica utilità.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse ai fini istituzionali propri, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla legge.

 

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dall'Ente fondatore all'atto della costituzione.

Tale patrimonio potrà venire alimentato con ulteriori donazioni mobiliari ed immobiliari, oblazioni, legati ed erogazioni dell'Ente fondatore e di quanti apprezzino e condividano gli scopi e i fini della Fondazione, ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

La Fondazione ha l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

 

Art. 4

ENTRATE

Per il raggiungimento dei suoi scopi e fini, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

-        delle rendite derivanti dal patrimonio di cui all'Art. 3;

-        di ogni eventuale contributo ed elargizione da parte di terzi, compresi Enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi e fini statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

-        delle entrate derivanti da eventuali attività connesse.

 

Art. 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

-        il Presidente;

-        il Vice Presidente;

-        il Consiglio di Amministrazione;

-        il Comitato Esecutivo;

-        il Segretario Generale;

-        il Collegio dei Revisori;

-        il Collegio dei Probiviri.

 

Art. 6

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati ad lites et ad negotia determinandone le attribuzioni.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri nella seduta di insediamento e a scrutinio segreto.

Il Presidente:

a)      convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;

b)      cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e intrattiene rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;

c)      firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto;

d)      adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta dello stesso.

 

Art. 7

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, nella seduta di insediamento ed a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

 

Art. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri.

Essi sono designati da un Comitato di Nomina composto, in quanto operanti, dalle seguenti autorità (ovvero da soggetti da esse indicati):

-        Presidente della Provincia di Como;

-        Sindaco di Como;

-        Vescovo della Diocesi di Como;

-        Prefetto della Provincia di Como;

-        Presidente della Camera di Commercio di Como;

-        Rettore dell'Università dell'Insubria;

-        Preside della sezione staccata di Como della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

-        Rappresentante del Centro Servizi per il Volontariato della provincia di Como;

-        Rappresentante dell'Ente fondatore.

In caso di mancata designazione di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione entro il termine perentorio di trenta giorni anteriori alla scadenza del mandato dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica, la nomina competerà all'Ente fondatore.

Il funzionamento del Comitato di Nomina è definito da apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato di Nomina è convocato dal Presidente della Fondazione entro il novantesimo giorno precedente la scadenza dei membri del Consiglio di Amministrazione in carica.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio.

Qualora uno o più membri del Consiglio di Amministrazione cessino per qualsiasi motivo dalla carica, verranno sostituiti da nuovi membri nominati dal Consiglio di Amministrazione; essi rimarranno in carica sino alla scadenza del mandato dei membri cosi' sostituiti.

Nel caso in cui cessino contemporaneamente, per qualsiasi motivo, 6 (sei) membri del Consiglio di Amministrazione, l'intero Consiglio si intenderà decaduto di diritto.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di due volte consecutive.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

 

Art.9

DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo 3 (tre) assenze ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

-        il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

-        l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

-        l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;

-        l'essere nelle condizioni previste dall'Art. 2382 C.C.

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Comitato di Nomina previsto dall'Art. 8 del presente statuto.

Contro tale decisione è possibile ricorrere innanzi al Collegio dei Probiviri che delibera in via definitiva.

 

Art.10

POTERI

Al Consiglio di Amministrazione spetta il potere di ordinaria e straordinaria amministrazione e inoltre di:

a)      eleggere il Presidente, il Vice Presidente e nominare i membri del Comitato Esecutivo;

b)      deliberare sulla costituzione e sulla composizione di eventuali altri Comitati, se del caso composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione;

c)      deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;

d)      stabilire direttive e collaborare attivamente alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione, per finanziare progetti di utilità sociale, e per coprire le spese operative;

e)      redigere ed approvare entro il mese di gennaio il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo;

f)        stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni da effettuarsi dalla Fondazione;

g)      stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

h)      approvare eventuali regolamenti interni;

i)        nominare il Segretario Generale della Fondazione, fissandone il compenso;

j)        conferire deleghe su materie particolari;

k)      deliberare eventuali modifiche dello Statuto, nei limiti di legge, su proposta del Comitato Esecutivo;

l)        deliberare, in caso di estinzione della Fondazione, sulla devoluzione del patrimonio nei limiti di cui al successivo Art. 19.

 

Art.11

ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'Ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni 3 (tre) mesi e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario od opportuno o su richiesta scritta, con specifico Ordine del giorno, da parte di almeno 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione o da parte del Collegio dei Revisori.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli aventi diritto almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno un giorno prima di quello previsto per l'adunanza.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se presente la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le modifiche dello statuto e le delibere conseguenti lo scioglimento della Fondazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica.

 

Art.12

COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è costituito dal Presidente della Fondazione, dal Vice Presidente e da 3 (tre) membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici della Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui essa dispone anche mediante l'esercizio delle corrispondenti attività economiche; il tutto nell'ambito delle deleghe e direttive formulate dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente della Fondazione di norma ogni mese, e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario od opportuno o comunque su richiesta di almeno la metà dei suoi membri in carica; ciò mediante invito da recapitarsi agli aventi diritto almeno tre giorni prima della adunanza, con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica, e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima con telegramma o telefax o posta elettronica.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art.13

SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

-        alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;

-        all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo esprimendo parere.

 

Art.14

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, designati dal Comitato di Nomina di cui all'Art. 8 tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio nomina, fra i suoi membri, un Presidente.

Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare a quelle del Comitato Esecutivo.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le cariche sono svolte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese debitamente approvate.

 

Art. 15

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri designati dal Comitato di Nomina di cui all'Art.8 e durano in carica 3 (tre) esercizi.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donanti e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione stessa, deliberare quale organo d'appello circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura.

La carica è svolta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art.16

LIBRI VERBALI

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su appositi registri in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Generale.

I verbali del Collegio dei Revisori nonché del Collegio dei Probiviri devono essere trascritti su appositi registri.

 

Art.17

BILANCIO

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Comitato Esecutivo entro il mese di marzo di ciascun anno dovrà approntare il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno, il Comitato Esecutivo dovrà approntare il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.18
UTILI DELLA GESTIONE

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, per statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Art.19

ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nella provincia di Como, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 c.190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art.20

NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia di ONLUS.

 

 
La Filantropia Comunitaria
Al servizio
dei DONATORI
Al servizio
delle NONPROFIT
Al servizio
della COMUNITA'
Privacy
Mappa del sito

Copyright © 2004 Fondazione Provinciale della Comunità Comasca - powered by Yooplus