Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Un Fondo per il Dopo di Noi: garantire un futuro sereno ai tuoi cari con disabilità

COSA S’INTENDE CON “DOPO DI NOI”?

La continua pressione della società civile sui legislatori è riuscita a far approdare in Parlamento una proposta di legge che tuteli le persone con disabilità dopo la morte dei parenti più cari e che regolamenti l’amministrazione e la gestione dei loro beni: questa è la legge sul Dopo di noi, di cui avrete certamente sentito parlare recentemente dai media.

In Italia ci sono più di 600.000 persone con disabilità più o meno gravi che vivono senza genitori che si possano prendere cura di loro. Alcuni di questi versano in condizioni precarie anche da un punto di vista economico mentre per altri, che pur possiedono un patrimonio, il problema principale riguarda la tutela e la corretta amministrazione dei propri averi.

PERCHE’ UN FONDO PER IL DOPO DI NOI?

Un fondo per il dopo di noi nasce con l’intenzione di accantonare parte dei risparmi della famiglia durante la vita dei genitori o di intercettare il loro patrimonio dopo la loro morte, così che le risorse economiche disponibili possano essere utilizzate dopo la scomparsa dei cari per prendersi cura della persona con disabilità. L’intermediario filantropico (la Fondazione di comunità) fa da garante e si preoccupa che il fiduciario, se nominato, utilizzi il patrimonio per l’esclusivo benessere della persona in difficoltà.

PERCHÉ UN FONDO NELLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ?

1. Le risorse che vanno a costituire il fondo non entrano nel patrimonio del disabile, evitando così di sperperare quelle che non siano a reale beneficio della persona in difficoltà.

2. E’ possibile nominare una o più persone incaricate alla gestione del fondo ma se costui o costoro non adempiono ai propri doveri, interviene la Fondazione, tutelando il beneficiario.

3. E’ possibile massimizzare i benefici fiscali per la famiglia senza comunque rinunciare ad eventuali contributi statali.

4. La Fondazione ha una conoscenza approfondita dei servizi del territorio ed è in grado di dare una consulenza su quelli che possono essere utili a soddisfare i bisogni del beneficiario.

5. E’ possibile mobilitare donazioni da terzi.

6. E’ possibile utilizzare il Fondo “Durante e Dopo di Noi”. Il patrimonio del Fondo può garantire servizi volti ad assistere la persona con disabilità anche se i genitori, o chi per essi, sono in vita.

TRUST O FONDO NELLA FONDAZIONE DI COMUNITÀ? COSA SCEGLIERE E PERCHÉ…

Avrete certamente sentito parlare dei trust o Fondi fiduciari; ma che differenze ci sono tra questi e quelli costituiti in una Fondazione di comunità o in un intermediario filantropico?

Il trust ha il vantaggio di avere un patrimonio completamente segregato mentre per i Fondi presso la Fondazione il patrimonio rientra in quello della stessa. Tuttavia anche il patrimonio della Fondazione di comunità è praticamente inalienabile  e utilizzando l’intermediazione filantropica si ha il vantaggio di accedere ai benefici tipici di un’economia di scala (più patrimonio, più interessi). Il trust ha lo svantaggio di avere un costo istitutivo più elevato rispetto al Fondo in una Fondazione di comunità ed è più complesso da creare, soprattutto perchè finora è di diritto straniero (a meno che la nuova legge li regoli). Un grande valore aggiunto che può offrire la Fondazione e per questo le ricerche che arrivano dagli Stati Uniti mostrano che i fondi siano di gran lunga preferiti ai trust, è rappresentato dalla garanzia di avere un organismo oggettivo che valuta l’operato del trustee (la persona o le persone delegate all’amministrazione del patrimonio).

Benefici fiscali

Donando alla Fondazione di comunità il donatore, che sia una persona fisica oppure giuridica, può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre la Fondazione tutela il donatore da qualunque possibile contestazione.

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla legge italiana?

Una persona fisica può scegliere se:

  • detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
  • dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Un’impresa può:

  • dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)