Fondazione Provinciale della Comunità Comasca

Provincia Italiana della Congregazione dei Servi della Carità – Opera don Guanella

La “Casa della Divina Provvidenza” fu aperta nel 1886 grazie all’impegno e alla determinazione di Luigi Guanella che divenne sacerdote il 26 maggio 1866. Fin dagli inizi emersero i suoi interessi pastorali: l’istruzione dei ragazzi e degli adulti, l’elevazione religiosa, morale e sociale dei suoi parrocchiani e l’attenzione privilegiata nei confronti dei poveri; Nel periodo successivo, si consolida l’eredità ricevuta e sorgono numerose nuove Opere, case, parrocchie e centri pastorali, sia in Italia che all'estero, soprattutto in America Latina.In questi ultimi decenni l’attività pastorale si è estesa in zone di missione: India, Filippine, Africa.FINALITA’ E VALORI: La “Casa della Divina Provvidenza” di Como ha cercato negli anni di estendere la sua opera a esigenze nuove, ponendo sempre l’attenzione sulla unicità della persona. La promozione della cultura pedagogica, non come luogo dove svolgere unicamente attività educativa a favore delle persone, ma anche come luogo dove si cerca di promuovere e condividere valori sociali, dando un apporto su temi specifici del settore minori. Sono stati così ampliati: l’interesse psico-pedagogico e sociale verso la realtà minorile, a partire dall’infanzia fino a raggiungere i giovani adulti, e l’attenzione verso le famiglie in situazione di bisogno materiale e socio-relazionale. Infine, sono stati affrontati le questioni sociali di recente sviluppo, l’interesse per gli anziani e le persone portatrici di handicap.

Progetti realizzati dall’ente

Benefici fiscali

Donando alla Fondazione di comunità il donatore, che sia una persona fisica oppure giuridica, può godere dei massimi benefici fiscali previsti dalla legge. Inoltre la Fondazione tutela il donatore da qualunque possibile contestazione.

Quali sono i benefici fiscali previsti dalla legge italiana?

Una persona fisica può scegliere se:

  • detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato, fino ad un massimo complessivo annuale pari a 30.000 euro (art. 83, comma 1 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)
  • dedurre dal reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)

Un’impresa può:

  • dedurre dal reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117)